13 Gennaio 2022

L’assicurazione per le casalinghe, introdotta dalla legge 493/1999, copre gli infortuni domestici che possono capitare durante la cura della casa.

La polizza riconosce e valorizza il lavoro di chiunque, donna o uomo, si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa.

Il premio assicurativo annuale è pari a 24 euro, non è possibile frazionarlo, ma è deducibile ai fini fiscali. Il versamento va effettuato entro il 31 gennaio 2022.

 

 

L’assicurazione è obbligatoria se:

  • hai un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • svolgi un’attività rivolta alla cura dei componenti della tua famiglia e dell’ambiente in cui dimorano;
  • non sei legato da vincoli di subordinazione;
  • presti lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgi cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

A cosa hai diritto se ti assicuri?

Se hai un’invalidità pari o superiore al 16% (per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019), hai diritto a una rendita mensile esentasse per tutta la vita, proporzionale all’invalidità (da € 119,23 a € 1.454,07).

In presenza di determinate gravi menomazioni, hai diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC), di 574,59 euro.

Se hai un’inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, hai diritto comunque a una prestazione una tantum pari a 337,41 euro.

La tutela assicurativa comprende l’infortunio mortale: ai superstiti viene corrisposta una rendita e un assegno una tantum pari a 10.542,45 euro.

Oltre agli incidenti che avvengono in casa, l’assicurazione ti tutela anche se ti infortuni nelle pertinenze della tua abitazione, come la soffitta, la cantina, il giardino e il balcone.

Se vivi un condominio, l’ambito domestico comprende anche le parti comuni, tra le quali l’androne, le scale, e le terrazze.

Sei tutelato anche in vacanza, nella residenza temporanea in cui trascorri le vacanze.

 

Clicca sul seguente link e approfondisci l’argomento direttamente sul sito Inail.

https://inail.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=1&idLP=1&guid=aafa5375-bcf1-4e06-965a-e3a98b626156

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12 Gennaio 2022

Informare e supportare le piccole e medie imprese nell’opera di prevenzione del rischio di infortuni e malattie professionali è uno degli obiettivi della mission dell’Inail al fine di tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. Per questo motivo è stato pubblicato l’opuscolo (link sotto indicato) che riporta una serie di approfondimenti rivolti sia agli acconciatori che alle estetiste. Il testo presenta una panoramica sulle sostanze pericolose che possono provocare rischi professionali. Tra i pericoli indicati, il contatto con agenti irritanti che possono essere contenuti in shampi, decoloranti, solventi, tinture, lozioni, creme e smalti o anche l’esposizione a vapori di ammoniaca, acqua ossigenata, solventi. Il testo inoltre distingue tra gli effetti irritanti e sensibilizzanti che possono incidere sull’apparato respiratorio e sulla pelle in grado di provocare, tra l’altro, asma e dermatite.

Qual è la differenza tra una sostanza irritante e una sostanza sensibilizzante?

Nel primo caso si tratta di una sostanza che provoca infiammazione della pelle, principalmente una malattia nota come dermatite. Nel secondo caso si tratta di sostanze e miscele che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o alla miscela produce reazioni avverse caratteristiche. L’azione di sensibilizzazione avviene in due fasi, alla prima esposizione a tali sostanze si attivano risposte immunologiche per mettere in allerta l’organismo, nella seconda e nelle successive esposizioni si manifestano reazioni allergiche a livello cutaneo (dermatiti) e/o reazioni ipersensibilizzanti a livello polmonare (asma, difficoltà respiratorie fino a shock anafilattico). La modalità della risposta dipende per lo più da una predisposizione di tipo allergico a carattere individuale. Questo significa che paradossalmente dobbiamo prestare una maggiore attenzione alle sostanze che apparentemente non hanno provocato nessuna reazione nel nostro organismo, perché in questo caso si potrebbe creare un effetto cumulo, per poi scatenarsi in una reazione probabilmente con effetti più gravi rispetto al contatto con una sostanza irritante che provoca nel breve periodo degli effetti visibili.

Approfondisci l’argomento leggendo la guida INAIL arricchita da numerose illustrazioni, che punta a fornire informazioni utili e necessarie ad acconciatori ed estetiste al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Clicca il link di seguito riportato:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rischio-sostanze-pericolose-acconciatori-estetiste.pdf

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28 Dicembre 2021

Con la recente entrata in vigore del D.Lgs. n. 101/2020 la materia della radioprotezione è stata riformata e adeguata alla disciplina comunitaria contenuta nella Direttiva Euratom 2013/59, con ricadute pratiche assai significative sull’esercizio dell’attività odontoiatrica.

Dal momento che gli apparecchi radiologici abitualmente in uso presso gli studi dentistici hanno una differenza di potenziale superiore rispetto ai 5 kV previsti dalla norma, la disciplina contenuta nel Decreto si applica anche all’odontoiatria.

Inoltre, il D.Lgs. n. 101, al Titolo XIII dedicato alle “Esposizioni Mediche”, entra nel vivo dell’attività medica e dunque anche dell’odontoiatria.

L’art. 159, il quale espressamente chiarisce, al comma 13, che “(…) le attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’attività complementare stessa, o dall’odontoiatra nell’ambito della propria attività professionale specifica. Nell’ambito di dette attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici (…)”.

Le principali novità sono:

  • l’Esperto Qualificato cambia nome e diventa Esperto di Radioprotezione;
  • la frequenza delle valutazioni, precedentemente decisa dall’Esperto Qualificato, diventa almeno annuale;
  • i Medici che utilizzano gli apparecchi radiologici devono effettuare un Corso di aggiornamento sulla radioprotezione del paziente almeno ogni 5 anni.

La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti che il datore di lavoro è tenuto a effettuare e allegare al DVR ai sensi del D.Lgs 81/08, cioè la relazione di cui art. 109 del D.Lgs. 101/20, è redatta e firmata dall’Esperto di radioprotezione e dal Datore di Lavoro e deve avere data certa. Le relazioni precedentemente redatte ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 230/95 devono essere aggiornate ai sensi della nuova normativa.

È quindi obbligatorio che il datore di lavoro nomini l’Esperto di Radioprotezione con lettera di incarico e relativa accettazione; tale nomina deve essere conservata presso la sede dell’attività.

È estesa all’odontoiatria la valutazione dei livelli diagnostici di riferimento; con cadenza quadriennale l’esperto in fisica medica misura tali livelli e nella documentazione relativa al sistema di qualità adottato devono essere esplicitati, oltre a tali livelli, gli standard di buona pratica adottati dalla struttura, le fonti da cui sono tratti e le modalità della loro verifica.

Per quanto riguarda la formazione degli odontoiatri, questi devono avere crediti formativi specifici in materia di radioprotezione in misura pari ad almeno il 15% di quelli previsti per il triennio (cessa l’obbligo di formazione specifica quinquennale previsto dal D.Lgs. 230/95).

La formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti che possono essere classificati nella categoria A, B o non esposti, devono essere formati con cadenza triennale e il decreto prevede gli argomenti della formazione specifica per ciascuna categoria.

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22 Dicembre 2021

Il datore di lavoro ha le maggiori responsabilità nella prevenzione del rischio e nella sicurezza all’interno della propria azienda o attività; ciò vale anche nel contesto della radioprotezione, ovvero della protezione dai danni derivanti dall’esposizione a fenomeni radioattivi, che si rende necessaria in determinate condizioni di lavoro in ambiti ospedalieri, minerari, nucleari, ecc..

 

I suoi doveri, come stabilito dal D. Lgs. 31 luglio 2020 n.101 e dalle direttive dell’Euratom, consistono in tutte le misure che possono aiutare a prevenire, direttamente o indirettamente, i danni biologici deterministici e stocastici causati dal rischio di radiazioni ionizzanti.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020 n.101, pubblicato in G.U. il 12 agosto 2020 e recante l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Ai sensi dell’articolo 133 del Dlgs 101/2020, si definiscono:

lavoratori esposti: i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

  • 1 mSv (millisievert) di dose efficace;
  • 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
  • 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

Lavoratori di categoria A: lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

  • 6 mSv di dose efficace;
  • 5 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie.

Lavoratori di categoria B: lavoratori esposti non classificati in Categoria A

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Sul piano operativo sono 2 le figure professionali incaricate della sorveglianza medica e di quella fisica della radioprotezione:

    1. il medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, in possesso del titolo di medico competente abilitato presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi Dlgs 101/2020;
    2. l’esperto di radioprotezione: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione, l’esperienza e i requisiti professionali di cui all’articolo 130 del Dlgs 101/2020, necessari per gli adempimenti nell’esercizio della sorveglianza fisica di cui allo stesso articolo 130 (è la figura equivalente all’esperto qualificato di cui al Dlgs230/1995).

MEDICO AUTORIZZATO

Ai sensi dell’articolo 138 del Dlgs 101/2020, i medici autorizzati alla radioprotezione sono iscritti, dal momento del conseguimento dell’abilitazione, in un elenco nazionale istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute e il ministro dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dal 27 agosto 2020, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati. Le attività del medico autorizzato sono:

  • sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A e B;
  • sorveglianza medica delle squadre speciali di intervento;
  • sorveglianza medica eccezionale (articolo 141 del Dlgs 101/2020).

Il datore di lavoro, nell’ambito di attività che espongono i lavoratori a radiazioni ionizzanti, deve assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale abilitata. Però, ai sensi del comma 2 dell’articolo 134 del Dlgs 101/2020, i medici competenti di cui all’articolo 25 del Dlgs 81/2008, che al 27 Agosto 2020 svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B (era previsto dal comma 2 dell’articolo 83 del precedente Dlgs 230/1995) possono ancora continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione per ulteriori ventiquattro mesi (ovvero fino al 27 agosto 2022). Ai sensi del Titolo XI del Dlgs 101/2020, nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, deve:

  • effettuare l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
  • istituire, aggiornare e conservare i documenti sanitari personali (DoSP) con le caratteristiche definite dal modello C dell’allegato XXIII, in cui sono compresii dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale; la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti; le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto qualificato;
  • consegnare i DoSP all’Inail entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell’attività dell’impresa;
  • consegnare al medico autorizzato subentrante i DoSP, nel caso di cessazione dall’incarico;
  • fornire consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Secondo l’articolo 129 del Dlgs 101/2020, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito l’elenco degli esperti di radioprotezione, il quale è ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l’angolo solido, sia non superiore a 10 4neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all’articolo 7 (che contiene le definizioni) numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie (tale abilitazione è applicabile decorsi 18 mesi dal 27 agosto 2020, ai sensi dell’articolo 240 del Dlgs 101/2020);

d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all’articolo 7, numeri16), 63), 66), 67), 68), 69) e116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

L’abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

Ai sensi del Titolo XI del Dlgs 101/2020, nell’esercizio della sorveglianza fisica, l’esperto di radioprotezione deve

  • effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all’articolo 109 del Dlgs 101/2020 e fornire indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei propri compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
  • effettuare l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:

– procede all’esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione delle medesime all’interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d’allarme, dell’uso o della tipologia delle sorgenti;

– effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

– esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;

– effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;

– effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all’articolo 155;

  • effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
  • procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori;
  • verificare che il personale di cui all’articolo 128, comma 2 (personale dipendente o lavoratore esterno senza abilitazione che opera con mansioni esecutive sotto la responsabilità dell’esperto di radioprotezione) impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
  • svolgere l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal Dlgs 101/2020;
  • assistere, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:

– nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;

– nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;

– nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;

– nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;

– nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;

– nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;

– nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;

– nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;

– nell’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento.

Inoltre, l’esperto di radioprotezione:

  • procede alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del Dlgs101/2020;
  • partecipa alle riunioni previste dall’articolo 35 del Dlgs 81/2008 e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all’anno precedente; in caso di cessazione dall’incarico, è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell’incarico.
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6 Agosto 2020

Fra i tanti doveri del Datore di lavoro, uno riguarda l’utilizzo della segnaletica di sicurezza, che ha lo scopo di “avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio e fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.” È considerata un mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori, che deve essere utilizzato quando sono presenti pericoli non controllabili né con sistemi di tipo tecnologico, né con l’adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale. Va però ricordato che l’efficacia della Segnaletica di Sicurezza è direttamente proporzionale alla formazione e informazione delle persone alle quali è rivolta.

I segnali si possono suddividere in segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di informazione, di salvataggio e antincendio:

  • Segnale di divieto: segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo, di forma rotonda, con pittogramma nero su fondo bianco, bordo rosso e banda rossa con inclinazione di 45° da sinistra a destra verso il basso;
  • Segnale di avvertimento: segnale di sicurezza che avverte un pericolo, di forma triangolare, con pittogramma nero su fondo giallo e bordo nero;
  • Segnale di prescrizione: segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento, di forma rotonda, con pittogramma bianco su fondo azzurro;
  • Segnale di informazione: segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati precedentemente, di forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo blu;
  • Segnali di salvataggio: segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l’uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l’ubicazione di un dispositivo di salvataggio, di forma quadrata o rettangolare, con pittogramma bianco su fondo verde;
  • Segnali antincendio: segnale di sicurezza che indica, in caso d’incendio, l’ubicazione di un dispositivo antincendio o la direzione da seguire in caso di evacuazione, di forma quadrata o rettangolare, con pittogramma bianco su fondo rosso.

I cartelli devono essere sistemati, tenendo conto di eventuali ostacoli, a un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale. In caso di rischio generico i cartelli devono essere presenti all’ingresso della zona interessata, oppure nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare. Inoltre, devono risultare in un posto bene illuminato, facilmente accessibile e visibile, evitando la disposizione ravvicinata di un numero eccessivo di cartelli, che potrebbero trarre in inganno la persona.

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4 Agosto 2020

A marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di pandemia da Corona virus disease (Covid-19) e tra le categorie professionali a maggior rischio di esposizione al virus vi è quella degli operatori sanitari, dato il loro impegno in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria, che comporta un crescente sovraccarico operativo ed emotivo.

La situazione di emergenza espone il personale sanitario a una serie di fattori di rischio specifici e legati alla cura del paziente contagiato, ma anche a cambiamenti sostanziali nel lavoro per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, relazionali e relativi alla sicurezza, che contribuiscono all’accrescimento di stress psico-fisico.
Il prolungarsi nel tempo dell’emergenza sanitaria può portare ad un aumento di pressione e paura e comportare una cronicizzazione dello stress legato al lavoro, che se accompagnato da elevata intensità, può determinare un esaurimento delle risorse psicologiche e in alcuni casi favorire l’emergenza del burn-out.
Per questo motivo il Dipartimento di medicina epidemiologica e igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop) hanno avviato una collaborazione, finalizzata a identificare gli strumenti metodologici utili a fornire supporto agli operatori sanitari nella gestione dello stress e del malessere crescente legato all’emergenza.
Oggetto dell’iniziativa congiunta è la promozione di una procedura nazionale che fornisca indicazioni utili all’attivazione, a livello locale, di task force di psicologi nelle strutture sanitarie. Lo scopo è promuovere lo sviluppo di servizi di supporto e sostegno psicologico e psicosociale da remoto in tutte le aziende sanitarie locali, fornendo indicazioni utili per lo sviluppo e strumenti operativi
Il target di riferimento dei servizi che saranno attivati sono tutti gli operatori sanitari che, a qualunque titolo, si trovano a fronteggiare l’emergenza e operano in contesti sanitari in cui può verificarsi un’esposizione al virus Sars-CoV-2.

Nello specifico è stato sviluppato un pieghevole dal titolo “Gestione dello stress e prevenzione del burn-out negli operatori sanitari nell’emergenza Covid-19” che illustra l’iniziativa promossa da Inail, in collaborazione con il Cnop, e riporta le indicazioni procedurali e gli strumenti utili per gli interventi sul territorio.
Tale documento è accompagnato da strumenti operativi destinati ai servizi di sostegno psicologico che saranno attivati nelle strutture sanitarie.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-psicosociali-e-tutela-dei-lavoratori-vulnerabili/covid-19-gestione-stress-e-prevenzione-burnout.html

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31 Luglio 2020

Legge 17 luglio 2020, n. 77 che recepisce il DI 19 maggio 2020 n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020.
Tale credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
– La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– L’acquisto di dispositivi di protezione individuali, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;
– L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– L’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;
– L’acquisto e l’installazione di barriere e pannelli protettivi, atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

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20 Luglio 2020

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato lo scorso 26 giugno il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, per fornire le prime indicazioni per la ripresa delle attività. Il Documento fa un richiamo agli Enti locali che dovrebbero con forza sostenere il mondo della scuola, anche recuperando aree e strutture più facilmente adattabili, come ad es. i parchi, i musei e le biblioteche.

Un’attenzione particolare dovrà essere prestata agli alunni con disabilità, che hanno avuto maggiori difficoltà a gestire la didattica a distanza e che maggiormente hanno patito l’interruzione della vita di comunità, attività che sta alla base della loro integrazione. Primo punto da affrontare sarà la formazione del personale docente, amministrativo e dei collaboratori scolastici. In particolare, proprio i collaboratori scolastici che spesso installano un buon rapporto con i ragazzi, dovranno essere in grado di richiamarli al rispetto delle regole e riconoscere per primi l’utilità della loro applicazione, dando così il buon esempio. Anche per i docenti la consapevolezza di fare la cosa giusta è l’arma vincente per l’accettazione delle nuove regole anti-contagio.
L’igienizzazione degli edifici dovrà essere molto approfondita, applicando prima lo spazzamento dei pavimenti e poi la detersione e la sanificazione di tutte le superfici con i prodotti specifici e l’aerazione dei locali dovrà essere costantemente garantita. Per evitare invece l’affollamento dei locali durante il servizio di refezione scolastica è indicato di effettuare due o più turni e le istituzioni scolastiche, con la collaborazione dell’Ente locale e della società concessionaria del servizio, garantiranno i servizi di mensa, partendo sempre dalle indicazioni inserite nel Documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
La figura di spicco, che dovrà lavorare con impegno per poter adeguare le proprie strutture alle direttive impartite dagli esperti, è quella del Dirigente scolastico. Il suo lavoro principale sarà quello di trasferire le nuove regole a tutti i soggetti coinvolti, sfruttando metodiche comunicative che concretamente possano proteggere la salute di tutti. Il pericolo maggiore è che il calo dei contagi abbia fatto abbassare il livello d’attenzione e che ci si senta autorizzati a non rispettare le regole. La difficoltà maggiore sarà quella di adattare le strutture alla necessità di distanziamento e in particolare l’affollamento delle aule potrà richiedere nei casi più critici la turnazione dei ragazzi, gravando purtroppo sugli obiettivi socio-educativi della scuola.

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17 Luglio 2020

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) si può definire come l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. È composto dal Responsabile (RSPP) e se nominati, dagli Addetti (ASPP). Tutte queste figure devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali specifici.
Vediamo insieme quali sono i principali compiti del Servizio:
– Individuare tutti i rischi presenti in azienda e procedere alla loro valutazione, ovvero soppesarli in termini di gravità e di frequenza;
– Individuare le migliori misure di Prevenzione da attuare e finalizzate ad impedire il concretizzarsi di un evento dannoso;
– Individuare le migliori misure di Protezione da applicare e finalizzate alla difesa contro danni eventuali;
– Elaborare le necessarie procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
– Proporre al Datore di lavoro i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
– Partecipare alla riunione periodica che, come detto nel precedente articolo, si svolge insieme al Datore di lavoro, al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
– Fornire le informazioni ai lavoratori.
L’approccio di intervento del SPP è basato innanzitutto sull’analisi del contesto organizzativo dell’azienda, in particolare si verificano la coerenza rispetto alle responsabilità e agli incarichi delle figure presenti e l’aggiornamento dei documenti relativi alle nomine, alle designazioni e agli incarichi specifici degli addetti. Dopodiché si individuano i requisiti legislativi e la documentazione necessaria da applicabile al sistema aziendale e si identificano tutti i pericoli presenti, valutando di conseguenza i rischi.
Successivamente il SPP si occupa di individuare e pianificare le misure e gli interventi di prevenzione e protezione, attività svolte in collaborazione con il Medico Competente, con il fine di tutelare tutti i lavoratori e di elaborare o tenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Un ulteriore compito consiste nella verifica e nel controllo operativo delle misure di sicurezza, pianificando ed effettuando verifiche documentali e/o in sito, considerando l’adeguatezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, degli impianti, della segnaletica e delle procedure e il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

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15 Luglio 2020

Sono parecchi i compiti e gli adempimenti del Medico Competente, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel Testo Unico in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e all’ampia normativa relativa alla trasmissione dei dati sanitari dei lavoratori.
In questo articolo sono descritte le macro attività da lui svolte, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’azienda oppure in piena autonomia.
Il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e con il SPP nella Valutazione dei rischi e nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero quel documento indispensabile per le aziende che abbiano almeno un lavoratore. Collabora all’attuazione dei programmi di Promozione della Salute, per orientare i lavoratori verso scelte comportamenti favorevoli alla salute e contrastare stili di vita dannosi, quali l’abitudine al fumo, l’abuso di alcool o l’utilizzo di altre sostanze, l’alimentazione non corretta, la sedentarietà e la mancata adesione dei programmi di screening attivati dal Servizio Sanitario Regionale.
Inoltre, effettua la Sorveglianza Sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della Salute dei lavoratori. La Sorveglianza Sanitaria, di esclusiva competenza del Medico Competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica. Istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.
Effettua il sopralluogo periodico in azienda per verificare l’applicazione delle misure di sicurezza indicate nel DVR, per verificare l’efficacia dei Dispositivi di Protezione collettivi e individuali, per verificare l’efficacia della formazione ai lavoratori e per verificare l’adozione e la messa in atto da parte del Datore di lavoro delle prescrizioni/limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l’efficacia.
Infine, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il Medico Competente deve partecipare, almeno una volta l’anno, alla riunione periodica aziendale, in cui sono anche presenti il Datore di lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

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