LA FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE NELLE AZIENDE

15 Luglio 2020

Sono parecchi i compiti e gli adempimenti del Medico Competente, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel Testo Unico in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e all’ampia normativa relativa alla trasmissione dei dati sanitari dei lavoratori.
In questo articolo sono descritte le macro attività da lui svolte, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’azienda oppure in piena autonomia.
Il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e con il SPP nella Valutazione dei rischi e nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero quel documento indispensabile per le aziende che abbiano almeno un lavoratore. Collabora all’attuazione dei programmi di Promozione della Salute, per orientare i lavoratori verso scelte comportamenti favorevoli alla salute e contrastare stili di vita dannosi, quali l’abitudine al fumo, l’abuso di alcool o l’utilizzo di altre sostanze, l’alimentazione non corretta, la sedentarietà e la mancata adesione dei programmi di screening attivati dal Servizio Sanitario Regionale.
Inoltre, effettua la Sorveglianza Sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della Salute dei lavoratori. La Sorveglianza Sanitaria, di esclusiva competenza del Medico Competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica. Istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.
Effettua il sopralluogo periodico in azienda per verificare l’applicazione delle misure di sicurezza indicate nel DVR, per verificare l’efficacia dei Dispositivi di Protezione collettivi e individuali, per verificare l’efficacia della formazione ai lavoratori e per verificare l’adozione e la messa in atto da parte del Datore di lavoro delle prescrizioni/limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l’efficacia.
Infine, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il Medico Competente deve partecipare, almeno una volta l’anno, alla riunione periodica aziendale, in cui sono anche presenti il Datore di lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

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