Valutazione dei rischi

LE VARIE TAPPE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i lavoratori che vi operano, aumentando la produttività e riducendo i costi, è necessario fare preliminarmente una valutazione dei rischi presenti in azienda. Si tratta di un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro, che prende in considerazione:

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE:

  • Descrizione dell’azienda
  • Descrizione degli ambienti di lavoro
  • Descrizione dei processi produttivi

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI:

  • Figure rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Organigramma aziendale

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:

  • Matrice di valutazione dei rischi

 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI:

  • Identificazione delle attrezzature
  • Identificazione dei prodotti chimici
  • Identificazione delle mansioni
  • Identificazione dei gruppi omogenei
  • Identificazione dei fattori di pericolo
  • Individuazione dei rischi
  • Valutazione dell’entità dei rischi

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE E PIANO DI ATTUAZIONE

  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare
  • Rischio residuo rimanente a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione
  • Pianificazione delle attività e dei tempi per attuare le misure di prevenzione e protezione

 

Tutti questi aspetti sono racchiusi all’interno di un documento detto Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in cui prendono parte per la sua elaborazione tutte le figure rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), ovvero:

il Datore di Lavoro che, in qualità di responsabile del DVR, non può delegare questa attività ma può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata;

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di individuazione e valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di prevenzione e protezione;

il Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria ed effettuare le visite mediche ai lavoratori;

il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e ne riceve una copia per presa visione.

Indipendentemente dall’attività svolta, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente o un collaboratore (socio-lavoratore, tirocinante, lavoratore con contratto temporaneo). Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile. 

Il DVR va redatto:

  • Entro 90 giorni nel caso di una nuova attività
  • Nell’immediato, quando il lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta che avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

  • Il processo produttivo
  • L’organizzazione del lavoro
  • I macchinari
  • Le sostanze chimiche
  • Le mansioni
  • Le scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del DVR può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro: 

  • ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
  • sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’RSPP;
  • modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.