BONUS SANIFICAZIONE

31 Luglio 2020

Legge 17 luglio 2020, n. 77 che recepisce il DI 19 maggio 2020 n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020.
Tale credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
– La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– L’acquisto di dispositivi di protezione individuali, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;
– L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– L’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;
– L’acquisto e l’installazione di barriere e pannelli protettivi, atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

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