I 3 PUNTI CARDINE DEL DATORE DI LAVORO IN AMBITO DELLA SALUTE E SICUREZZA !!!

2 Luglio 2020

Stiamo parlando della PROPRIA ESPERIENZA, dell’EVOLUZIONE DELLA SCIENZA TECNICA e della CASISTICA VERIFICABILE.
Quindi, la previsione e la prevenzione del rischio devono prendere in considerazione qualsiasi fattore di pericolo evidenziato dall’Evoluzione della scienza tecnica e non solo considerare l’esperienza propria dell’imprenditore.
Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza del 30 Aprile 2020 n. 13483 ha ribadito che per considerare “non noto” un rischio non basta la mancata previsione del pericolo, né che la sua realizzazione non si sia mai presentata in modo concreto nello svolgimento dell’attività e né che esso non rientri nell’esperienza indiretta del datore di lavoro. Per considerare “non noto” il rischio occorre che anche la scienza tecnica NON abbia potuto osservare l’evento che lo realizza. Solo in questo caso viene meno l’obbligo previsionale del datore di lavoro, a cui non si può richiedere di oltrepassare il limite del sapere tecnico-scientifico con una previsione individuale.
Da questo si evince che l’evento “raro” è un evento NON ignoto e di conseguenza sempre prevedibile e valutabile.

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